COME CAMBIA L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER LE AZIENDE ED I LIBERI PROFESSIONISTI

DECLINO O CRISI AZIENDALE: LA SOLUZIONE NON È MAI RAPIDA
31 Gennaio 2018
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
25 Maggio 2018
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La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) ha apportato importanti novità nella disciplina dei rifornimenti di carburante.

L’innovazione fondamentale riguarda la modalità di fatturazione, infatti dal 1° luglio 2018, la vendita di carburante per autotrazione ai soggetti titolari di partita I.V.A., imprese e professionisti, dovrà essere obbligatoriamente documentata con fattura elettronica, a mente del comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 che recita: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

La norma, tuttavia, al successivo comma 921, chiarisce l’esonero da tale obbligo per le forniture ai privati consumatori, indicando che non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale «le cessioni […], di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».

 

Scompare la scheda carburante

Il vigente e più comune sistema di contabilizzazione dei rifornimenti di carburante consiste nella compilazione della c.d. “scheda carburante”, chiamata anche “carta carburanti”.

La scheda carburante venne introdotta dall’art. 2 della Legge 21 febbraio 1977 n. 31, quale documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali.

In pratica la scheda carburanti doveva essere compilata ad ogni rifornimento a cura del soggetto passivo I.V.A.  indicando data ed importo pagato, il distributore con l’apposizione del proprio timbro e della firma in qualche modo “legalizzava” l’acquisto; in tal modo la scheda carburanti diventava un vero e proprio documento contabile e poteva essere registrata nella contabilità dando all’impresa o professionista la possibilità di dedurre l’imposta, nelle diverse misure che si sono susseguite nei tempi e nei limiti dalle stesse leggi imposti.

Successivamente, con il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444 il legislatore intervenne, anche nell’intento di porre un limite agli abusi, chiarendo che gli acquisti di carburante dovessero risultare «da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti, in una apposita scheda conforme al modello» ed ancora che «le annotazioni […] sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

La stessa norma faceva «divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall’articolo 21 del decreto indicato».

Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ articolo 1, commi 920 e 921 della Legge di Bilancio 2018, contenenti l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, si sancisce, in pratica, la definitiva scomparsa della scheda carburante.

 

La fattura elettronica

Dal 1° luglio 2018, quindi, i soggetti passivi I.V.A. esercenti attività commerciale o professionale per l’acquisto del carburante per l’esercizio dell’attività, dovranno comunicare, al momento del rifornimento, le informazioni necessarie per l’emissione della fattura elettronica.

I dati necessari per l’emissione della fattura elettronica sono, in pratica, i seguenti:

  • ragione sociale per la ditta o della società oppure nome e cognome per il professionista;
  • indirizzo di residenza o domicilio fiscale;
  • numero della partita I.V.A.;
  • PEC o codice univoco.

Rimangono, tuttavia, ancora molte incognite circa le modalità pratiche affinché sia possibile comunicare in maniera rapida ed efficace, al gestore della stazione di servizio i dati per l’emissione della fattura.

Sono allo studio diversi sistemi che possano consentire un’acquisizione “ottica” dei dati indispensabili per la fatturazione, una soluzione potrebbe essere rappresentata da un QR code, strutturato, che contenga tutti i dati del soggetto passivo I.V.A. acquirente.

Un’ulteriore modalità presa in esame per ottimizzare l’emissione della fattura, e non discriminare gli acquirenti dei rifornimenti automatici, prevede un accordo con il sistema bancario, che consentirebbe l’emissione della fattura elettronica al momento in cui si paga il rifornimento con carte di credito o strumenti similari, poiché la normativa prevede espressamente che ai fini della detrazione I.V.A. e della deduzione fiscale, i pagamenti dei rifornimenti di carburante debbano essere effettuati con moneta elettronica.

È da segnalare, in ogni caso, che diversi distributori di carburante si doteranno di apparecchiature informatiche (o registratori di cassa) muniti di collegamento on-line con le Camere di Commercio o l’Agenzia delle Entrate mediante i quali con la sola indicazione del numero di partita I.V.A. sarà possibile identificare univocamente il soggetto passivo.

 

Gli strumenti di pagamento

L’art. 1, comma 922 della Legge di Bilancio 2018, già citata, prevede che «Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili […] se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Inoltre, il successivo comma 923 prevede che: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.»

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. 73203/2018 del 4 aprile 2018 è intervenuta per fare chiarezza sugli strumenti di pagamento da utilizzare per l’acquisto di carburante che sono ritenuti idonei per la detrazione dell’I.V.A.

Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha indicato che sono idonei tutti gli strumenti diversi dal denaro contante, facendone un elenco:

  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • assegni bancari e postali;
  • assegni circolari;
  • vaglia postali e cambiari;
  • addebito diretto;
  • carte di debito, carte di credito e carte prepagate.

Con il citato provvedimento del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiaramente specificato che a regime sarà possibile beneficiare della detraibilità dell’I.V.A. e della deducibilità della spesa solo qualora l’acquisto di carburante avvenga utilizzando una forma di pagamento tracciabile.

Di fatto, le schede carburanti sono gli unici documenti con valenza contabile da cui poter beneficiare della detrazione dell’I.V.A. (fanno eccezione, unicamente le c.d. “autofatture” per acquisti intracomunitari che, comunque, non generano una effettiva detrazione dell’imposta).

 

Ricezione e contabilizzazione della fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2019, com’è noto, la fatturazione elettronica tra soggetti titolari di partita I.V.A. (B2B) diverrà obbligatoria.

In estrema sintesi, il soggetto fornitore (emittente) genera la fattura elettronica che viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Il SDI recapita telematicamente la fattura elettronica al soggetto cliente (destinatario) identificato univocamente mediante inserimento nella fattura elettronica del Codice Univoco, che rappresenta l’identificativo del soggetto destinatario.

La fattura elettronica potrà essere accettata dal destinatario oppure scartata con una motivazione che verrà inoltrata al soggetto emittente.

Il documento elettronico, in formato digitale XML (eXtensible Markup Language) dovrà essere “tradotto” mediante apposito programma, per essere stampato in formato pdf.

È prevista, infine, una conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, secondo modalità rigide e ben definite.

Di fatto, le schede carburanti sono – al momento – gli unici documenti “autoprodotti” con valenza contabile da cui poter beneficiare della detrazione dell’I.V.A. (fanno eccezione, unicamente le c.d. “autofatture” per acquisti intracomunitari che, comunque, non generano una effettiva detrazione dell’imposta).

 

La proposta di proroga

L’anticipo al 1° luglio 2018 dell’obbligo di emissione (e registrazione) della fattura elettronica limitatamente all’acquisti di carburanti non ha alcun aspetto pratico poiché nel periodo da luglio a dicembre 2018 detti documenti devono essere stampati, registrati e conservati esattamente come tutti gli altri documenti cartacei. Ciò obbligherebbe i titolari di partita I.V.A. a dotarsi (con sei mesi di anticipo) di software operativi per la ricezione e stampa delle sole fatture di acquisto di carburanti.

A ciò si sono aggiunte le sollecitazioni delle associazioni di categoria dei distributori di carburante che in queste ultime settimane hanno reso note le proprie difficoltà operative.

In questi ultimi giorni, è stato presentato un emendamento da inserire nel c.d. “decreto Alitalia” (atto del Senato n. 297) che potrebbe rendere graduale l’abbandono della scheda carburante e l’introduzione della fattura elettronica.

L’emendamento prevede la possibilità di utilizzare la fattura elettronica dal 1° luglio 2018, con l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’I.V.A. ovvero di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018, senza incorrere in sanzioni.

 

Walter Flavio Camillo

 

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