COS’È E COME SI FA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

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L’attività di revisione legale è disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010 che ha modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla figura del revisore contabile quella del revisore legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recependo la direttiva europea 2006/43/CE.

Il D.Lgs 39/2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010.

L’attività di revisione legale deve essere esercitata nel rispetto dei principi di revisione adottati dall’Unione Europea (principi di revisione internazionale ISA), è soggetta a severi standards qualitativi e soggetta a vigilanza periodica.

La revisione legale è l’insieme di procedure e controlli atti ad identificare i rischi di errori significativi in bilancio ed individuare gli opportuni criteri adeguati alla valutazione di detti rischi.

Sono soggette alla revisione legale dei conti in via obbligatoria le società per azioni e gli enti giuridici partecipati dagli enti locali.

ovvero

Nelle società a responsabilità limitata – e nelle società per azioni purché previsto dallo statuto – la funzione di revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale.

Le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina del collegio sindacale in presenza di capitale sociale superiore a 120 mila euro ovvero al superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 2435 bis del Codice Civile (totale dell’attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e dipendenti occupati).

Per quanto attiene alle nelle società a responsabilità limitata, le disposizioni del D.Lgs 39/2010 hanno allargato le predette casistiche, inserendo l’obbligo di nomina del collegio sindacale a due nuone fattispecie: quando siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, quando detengano partecipazioni in società obbligate alla revisione legale dei conti.

Il revisore legale, o la società di revisione legale, deve esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti.

L’attività di revisione legale si esplica in verifiche periodiche finalizzate alla verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sulla valutazione delle operazioni sociali sia di natura ordinaria che straordinaria.

Il revisore legale, o la società di revisione legale, ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili della società soggetta a revisione.

Il giudizio sul bilancio viene rilasciato dal revisore legale, o dalla società di revisione, con una relazione redatta preventivamente all’approvazione del bilancio di esercizio, o del bilancio consolidato, e messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea di approvazione del bilancio medesimo.

Il giudizio sul bilancio rilasciato dal revisore legale, o dalla società di revisione, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio.

L’attività di revisione legale è riservata agli iscritti al Registro dei Revisori Legali, società unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che gestisce l’elenco a livello nazionale, attualmente per conto del Ministero della Giustizia, ma passerà per competenza al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Possono iscriversi al registro sia i professionisti persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, sia le società di revisione.

Il revisore legale, o la società di revisione, deve garantire condizioni di assoluta indipendenza dalla società soggetta a revisione legale.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società soggetta a controllo derivanti dalla loro inadempienza e sono responsabili nei limiti del danno cagionato.

Il revisore legale, o la società di revisione, è responsabile della verità delle proprie attestazioni, deve conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro utilizzate per esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato.

Il revisore legale, o la società di revisione legale, è eletto dall’assemblea dei soci su proposta motivata dell’organo di controllo (collegio sindacale) per un triennio e non è revocabile se non per gravi motivi.

Walter Flavio Camillo

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