QUALI NORMATIVE E PRINCIPI DEVE SEGUIRE IL REVISORE UNICO DI UNA AZIENDA SPECIALE

I COMPENSI DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE DEVONO ESSERE DEFINITI NELL’ATTO DI NOMINA
8 Novembre 2019
COS’È E COME FUNZIONA L’INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA
26 Maggio 2023
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A norma dell’art. 114 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – in acronimo TUEL) l’azienda speciale “è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”; si tratta, dunque, di un ente pubblico economico che, anche se strumentale al perseguimento di un interesse pubblico, ha a oggetto l’esercizio di attività di natura imprenditoriale svolta secondo regole di economicità.

Lo stesso art. 114 del TUEL, al comma 7, dispone, che “lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione”: nello specifico, lo statuto deve prevedere i criteri di nomina, la composizione e il funzionamento dell’organo di revisione, del quale deve essere assicurata l’imparzialità e l’indipendenza.

In virtù del combinato disposto dell’art. 52, D.P.R. n. 902/1986 e dell’art. 27-nonies del D.L. n. 786/1981 convertito con la L. n. 51/1982, l’organo di revisione dell’azienda speciale (monocratico o collegiale) deve essere nominato dal consiglio dell’ente locale (in caso di azienda partecipata al 100% da un Comune) o dall’assemblea sociale (nel caso di azienda speciale consortile partecipata da più enti locali territoriali).

L’organo di revisione collegiale è composto da tre membri (di cui uno con funzioni di presidente) scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. 27 ottobre 2010, n. 39 che restano in carica per tre anni e sono rileggibili.

A norma dell’art. dall’art. 52, D.P.R. n. 902/1986 non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all’azienda da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita e coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’azienda e coloro che hanno liti pendenti con l’azienda.

Con precipuo riguardo ai compiti del collegio dei revisori, rientrano tra le competenze di quest’ultimo la vigilanza sulla regolarità contabile e, in generale, sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili mediante apposita relazione che evidenzi la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, ai criteri di cui agli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile.

Il collegio dei revisori, deve altresì procedere, con cadenza almeno trimestrale, alla verifica della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall’azienda in pegno, cauzione o custodia. Il collegio dei revisori può, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Quanto alle modalità di svolgimento dell’attività di revisione deve essere garantita l’indipendenza e l’obiettività nello svolgimento dell’incarico attraverso l’adozione di qualsiasi misura, anche di natura organizzativa, che permetta di scongiurare i rischi di conflitti d’interesse (anche potenziale) ovvero forme di influenza diretta o indiretta nell’esito della valutazione, secondo le disposizioni degli artt. 10 e seguenti del D.lgs. n. 39/2010.

In altri termini, nella scelta dei membri del collegio dei revisori (nel caso di specie di un’azienda speciale) deve garantirsi l’indipendenza e l’imparzialità; nonché l’idoneità tecnica e l’adeguatezza dell’organizzazione del revisore in relazione alla complessità dell’incarico, che deve essere supportata anche da un adeguato piano di revisione.

Lo svolgimento dell’attività di revisione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, è improntata all’applicazione dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 11 del D.lgs. n. 39/2010 prevede – fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea – che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Consob.

A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze ha sottoscritto il 24 settembre 2014 una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, sulla scorta della quale sono stati adottati i principi ISA applicabili in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 – per periodi amministrativi decorrenti dal 1° gennaio 2015 – da ultimo modificati e rivisti a fine del 2017 (cfr. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12 gennaio 2018). Pertanto, a partire dal 2018 nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dal D.lgs. n. 39/2010 trovano applicazione i principi di revisione ISA Italia.

Alla luce della normativa richiamata, sembrerebbe che anche ai revisori dell’azienda speciale si applichi la normativa contenuta nel D.lgs. n. 39/2010, sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento dell’incarico che deve essere informato all’imparzialità e all’indipendenza, nonché all’adeguatezza tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai principi di revisione da seguire nello svolgimento dell’attività di revisione, che non possono che essere quelli ISA.

Studio Camillo – forte dell’esperienza pluridecennale nella revisione delle aziende speciali – è il partner ideale degli enti locali per la pianificazione e l’attività di revisione legale.

Walter Flavio Camillo

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